(Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 11 del 28 febbraio 1995) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visti gli articoli 14, lett. q, e 20 dello Statuto; Vista la legge regionale 19 giugno 1991, n. 38, recante "Nuove disposizioni per la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale e per la contrattazione decentrata a livello regionale", ed, in particolare, l'art. 5, relativo alla procedura per la stipula degli accordi sindacali di livello regionale; Vista l'ipotesi d'accordo per la definizione della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti regionali relativo al triennio 19941996, sottoscritto in data 30 giugno 1994 dalla delegazione di parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, SADIRS, CONFSAL e CISAS; Visti i codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero adottati, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 38/1991, dalle organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa contrattuale, di cui agli allegati A B C D al presente decreto Rilevato che la Giunta regionale, nella seduta del 25 luglio 1994, ha esaminato, respingendole, le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali CISNAL e CILDI che non hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo, riferendo alla Commissione di merito dell'A.R.S., previa verifica delle compatibilita' finanziarie, in ordine ai contenuti della citata ipotesi di accordo; Visto il parere della Commissione legislativa permanente per gli affari istituzionali dell'Assemblea regionale siciliana, sul contenuto dell'ipotesi di accordo, reso favorevolmente nella seduta dei 22 settembre t994; Vista la deliberazione n. 424 della Giunta regionale adottata nella seduta del 29 settembre 1994 con cui e' autorizzata, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 38/91, la sottoscrizione dell'accordo per la definizione della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti regionali, relativo al triennio 1994/1996; Vista la deliberazione n. 36/94 della sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana adottata nell'adunanza del 22 novembre 1994, relativa alla pronuncia sulla legittimita' della suindicata ipotesi di accordo; Vista l'ipotesi di accordo, riformulata sulla base delle osservazioni mosse dalla sezione di controllo della Corte dei conti e contenute nella deliberazione n. 36/94 citata, sottoscritta in data 28 dicembre 1994 dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell 'ipotesi di accordo 30 giugno 1994; Vista la nota n. 7 del 29 dicembre 1994, con la quale i'O.S. CISAS scioglie positivamente la riserva apposta alla sottoscrizione del 28 dicembre 1994; Vista la deliberazione n. 3/95 della Giunta regionale - adottata nella seduta del 10 gennaio 1995 - concernente il recepimento e la conseguente emanazione delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il personale dell'Amministrazione regionale, nel testo come sopra riformulato; Decreta: Art. 1 Campo di applicazione e durata 1. Le disposizioni del presente accordo si applicano al personale dell'Amministrazione regionale di cui allo art. 5 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 19 e fanno riferimento al periodo 1' gennaio 1994-31 dicembre 1996, fatte salve le decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.